Circolare Regionale 26 aprile 2006, n. 13
Attuazione dell'accordo per la formazione degli addetti e responsabili SPP -
D.lgs. 195/03 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - numero 37 del 14 febbraio
2006)
Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori dei Dipartimenti
di Prevenzione Medica
Ai Responsabili dei Servizi PSAL
delle ASL della Regione Lombardia
1. Premessa
Il presente documento guida contiene prime indicazioni generali
in merito all’applicazione dell’accordo per la formazione degli
addetti e dei responsabili SPP - d.lgs. 195/03. Vengono di
seguito
presi in considerazione alcuni aspetti, ritenuti critici a
partire
dai quesiti raccolti in merito, dei quali si trasmettono
opportuni
chiarimenti ed indicazioni utili ad una lettura condivisa e
ad un’omogenea applicazione dell’accordo.
Ulteriori approfondimenti, elaborati anche sulla scorta
dell’esito
di successive riflessioni condotte in seno al Coordinamento
interregionale Sanità e Istruzione, Formazione e Lavoro,
costituiranno
oggetto di nuove comunicazioni.
I Dipartimenti di Prevenzione delle ASL attraverso i Servizi di
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro sono invitati
a darne ampia diffusione al territorio, anche attraverso la
pubblicazione
sui siti web aziendali.
2. Accreditamento
È
definito «soggetto formatore» il soggetto giuridico che assume
l’organizzazione materiale del corso, con disponibilità
economico-finanziaria e di competenze professionali, in possesso di
adeguata dotazione logistica e gestionale.
È
definita «sede operativa» la sede che si connota come centro
di responsabilità che organizza ed eroga servizi di qualità in
quanto:
- dispone di competenze professionali per tutte le funzioni di
governo, di processo e di prodotto.
Deve garantire certezza, continuità di rapporto, di
soddisfazione
del bisogno degli utenti;
- può contare su consistenti relazioni con il sistema
socio-economico
territoriale;
- è provvista di un sistema di feedback organico e sistematico.
Con l’art. 8-bis comma 3 del d.lgs. 626/94, introdotto dall’art.
2 del d.lgs. 195/03, e con il par. 4 dell’accordo tra il Governo
e le
Regioni e le Province Autonome, in merito allo svolgimento dei
corsi di formazione, sono individuati tre blocchi di soggetti
deputati
alla loro realizzazione.
Appartengono al primo blocco i soggetti, di seguito elencati,
individuati dall’art. 8-bis comma 3 del d.lgs. 626/94, che sono
legittimati ope legis alla realizzazione dei corsi:
• Regioni e Province Autonome
• Università
• ISPESL
• INAIL
• Istituto italiano di medicina sociale
• Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile
• amministrazione della Difesa
• Scuola superiore della pubblica amministrazione
• Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori
• Organismi paritetici.
Tutti i predetti Enti possono avvalersi di società private di
formazione,
alle quali possono demandare compiti organizzativi,
amministrativi e di supporto alla didattica, restando comunque
fermo l’obbligo in capo agli Enti di adempiere direttamente a
tutte le funzioni relative alla scelta dei docenti,
all’approvazione
dei programmi, alla valutazione dell’apprendimento e al rilascio
dei relativi certificati.
Le Associazioni o Organismi possono effettuare i corsi anche
utilizzando le proprie strutture formative o Società di servizi
prevalentemente
o totalmente partecipate dalle medesime.
Appartengono al secondo blocco i soggetti, di seguito elencati,
che possono ritenersi assimilati ai soggetti individuati
dall’art. 8-bis comma 3, ovvero le Amministrazioni statali e pubbliche che,
in possesso di requisiti e competenze idonee per le attività di
formazione, di valutazione e certificazione possono erogarla al
proprio personale, anche tramite le proprie strutture
periferiche:
• Ministero del lavoro e delle politiche sociali
• Ministero della salute
• Ministero delle attività produttive
• Ministero dell’interno: Dipartimento degli affari interni e
territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza
• Formez.
Possono, altresì, formare il proprio personale e quello delle
Istituzioni scolastiche, riconducibili alle seguenti tipologie:
• Istituti tecnici industriali
• Istituti tecnici aeronautici
• Istituti professionali per l’industria e l’artigianato
• Istituti tecnici agrari
• Istituti professionali per l’agricoltura
• Istituti tecnici nautici
• Istituti professionali per le attività marinare.
Infine, sono assimilati, limitatamente ai propri iscritti:
• Ordini e collegi professionali, così come individuati dal
punto
4 dell’Accordo Stato Regioni in oggetto.
Qualora i soggetti appartenenti a questo blocco intendano
avvalersi
di soggetti formatori esterni, non attingendo alle proprie
competenze, si applicherà la struttura dell’accreditamento e
quant’altro previsto per i soggetti appartenenti al terzo
blocco.
Appartengono al terzo blocco i soggetti pubblici e privati che
operano in ambito regionale e che:
a) sono accreditati dalla Regione Lombardia in conformità ai
criteri per l’accreditamento disposti con deliberazione della
Giunta regionale del 16 dicembre 2004, n. 7/19867 (Bollettino
Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 53 del 27 dicembre
2004);
b) dimostrano il possesso di esperienza biennale in ambito di
prevenzione e sicurezza sul lavoro;
c) dimostrano la disponibilità o l’impegno ad utilizzare
solamente
docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione
e sicurezza sul lavoro.
Responsabile del possesso del requisito di cui alla lettera a)
è
la Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione, Formazione
e Lavoro che, in conformità alla deliberazione già citata,
realizza l’istruttoria, le verifiche in loco e i relativi
controlli, di
quei soggetti che abbiano fatto richiesta di accreditamento per
la tipologia SF2 (1).
Qualora i soggetti formatori intendano avvalersi di soggetti
formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno
essere a loro volta accreditati ed in possesso degli ulteriori
requisiti
propri dei soggetti appartenenti al terzo blocco.
Per quanto concerne i requisiti b) e c) la Direzione Generale
Istruzione, Formazione e Lavoro si avvale della collaborazione
della Direzione Generale Sanità , e segnatamente delle sue
articolazioni
periferiche. Nel corso dell’istruttoria finalizzata
all’accreditamento,
la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
non verificherà il possesso dei requisiti specifici per lo
svolgimento
dei corsi in materia di sicurezza: in occasione dell’avvio
di ogni singolo (2) corso, le comunicazioni di inizio,
corredate
delle informazioni previste al punto 2 dell’accordo Stato
Regioni
in oggetto, devono essere inviate alle ASL a cui compete la
verifica
del possesso degli specifici requisiti, da dimostrare con
autodichiarazione
da parte dell’ente formatore. Le ASL, altresì, sorvegliano
sul corretto svolgimento dei corsi.
___
(1) Per un approfondimento sulla tematica
dell’accreditamento per le attività formative si veda la delibera di Giunta n. 19867 del
16 dicembre
2004 con la quale la Regione Lombardia ne ha definito le regole
fondamentali.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito dedicato:
http://formalavoro.regione.lombardia.it/rl/accreditamento.nsf/.
(2) I docenti possono variare per ogni singolo corso e/o
edizione del
corso.
___
3. Certificazione
L’accertamento dell’apprendimento viene effettuato da una
Commissione di docenti interni al soggetto formatore che formula
il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige
il
relativo verbale, da trasmettere alle ASL competenti per
territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti,
ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati
dall’art.
8-bis del d.lgs. 626 del 1994, come integrato dal d.lgs. n. 195
del
2003, vengono rilasciati dalle ASL sulla base di tali verbali.
Ai fini dell’applicazione di quanto sopra, il Coordinamento
interregionale Sanità - Istruzione, Formazione e Lavoro definirà
procedure e modulistica minimale ed omogenea che saranno oggetto
di prossima comunicazione.
Con periodicità annuale, e comunque entro il 31 gennaio, le
ASL trasmettono alla Direzione Generale Sanità e, in estratto,
alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro una
relazione
consuntiva dell’attività svolta: a tale scopo, la Direzione
Generale Sanità comunicherà i contenuti minimi del relativo
report, ciò potrà permettere anche la disponibilità a livello
regionale
di un elenco dei RSPP formati sul territorio regionale.
I dati acquisiti saranno a cura dell’U.O. Prevenzione, Tutela
Sanitaria e Veterinaria della Direzione Generale Sanità
ritrasmessi
elaborati alle ASL e alle associazioni datoriali lombarde,
per le parti di interesse.
4. Ruolo della Regione Lombardia - Direzione Generale
Istruzione,
Formazione e Lavoro e Direzione Generale Sanità, e dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL attraverso
i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro
La Regione Lombardia ed i Servizi di Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) delle ASL assumono un ruolo
di governo delle iniziative che saranno realizzate sul
territorio di
loro competenza. I Servizi PSAL sono invitati a svolgere azioni
di controllo dell’offerta formativa, una efficace
razionalizzazione
e ad assurgere al ruolo di facilitatori nella creazione di poli
formativi
regionali e/o territoriali, ovvero possono favorire e stimolare
la creazione di reti di soggetti formatori, garantendo
l’appropriatezza
della formazione a favore della domanda espressa.
Segnalando la disponibilità per fornire i chiarimenti che si
renderanno
necessari, è gradita l’occasione per porgere i più cordiali
saluti.
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