Circolare Regionale 26 aprile 2006, n. 13

Attuazione dell'accordo per la formazione degli addetti e responsabili SPP - D.lgs. 195/03 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - numero 37 del 14 febbraio 2006)


Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori dei Dipartimenti
di Prevenzione Medica
Ai Responsabili dei Servizi PSAL delle ASL della Regione Lombardia

1. Premessa
Il presente documento guida contiene prime indicazioni generali in merito all’applicazione dell’accordo per la formazione degli addetti e dei responsabili SPP - d.lgs. 195/03. Vengono di seguito presi in considerazione alcuni aspetti, ritenuti critici a partire dai quesiti raccolti in merito, dei quali si trasmettono opportuni chiarimenti ed indicazioni utili ad una lettura condivisa e ad un’omogenea applicazione dell’accordo.
Ulteriori approfondimenti, elaborati anche sulla scorta dell’esito di successive riflessioni condotte in seno al Coordinamento interregionale Sanità e Istruzione, Formazione e Lavoro, costituiranno oggetto di nuove comunicazioni.
I Dipartimenti di Prevenzione delle ASL attraverso i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro sono invitati a darne ampia diffusione al territorio, anche attraverso la pubblicazione sui siti web aziendali.

2. Accreditamento
È definito «soggetto formatore» il soggetto giuridico che assume l’organizzazione materiale del corso, con disponibilità economico-finanziaria e di competenze professionali, in possesso di adeguata dotazione logistica e gestionale.
È definita «sede operativa» la sede che si connota come centro di responsabilità che organizza ed eroga servizi di qualità in quanto:
- dispone di competenze professionali per tutte le funzioni di governo, di processo e di prodotto.
Deve garantire certezza, continuità di rapporto, di soddisfazione del bisogno degli utenti;
- può contare su consistenti relazioni con il sistema socio-economico territoriale;
- è provvista di un sistema di feedback organico e sistematico.
Con l’art. 8-bis comma 3 del d.lgs. 626/94, introdotto dall’art. 2 del d.lgs. 195/03, e con il par. 4 dell’accordo tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome, in merito allo svolgimento dei corsi di formazione, sono individuati tre blocchi di soggetti deputati alla loro realizzazione.
Appartengono al primo blocco i soggetti, di seguito elencati, individuati dall’art. 8-bis comma 3 del d.lgs. 626/94, che sono legittimati ope legis alla realizzazione dei corsi:
• Regioni e Province Autonome
• Università
• ISPESL
• INAIL
• Istituto italiano di medicina sociale
• Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
• amministrazione della Difesa
• Scuola superiore della pubblica amministrazione
• Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori
• Organismi paritetici.
Tutti i predetti Enti possono avvalersi di società private di formazione, alle quali possono demandare compiti organizzativi, amministrativi e di supporto alla didattica, restando comunque fermo l’obbligo in capo agli Enti di adempiere direttamente a tutte le funzioni relative alla scelta dei docenti, all’approvazione dei programmi, alla valutazione dell’apprendimento e al rilascio dei relativi certificati.
Le Associazioni o Organismi possono effettuare i corsi anche utilizzando le proprie strutture formative o Società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate dalle medesime.
Appartengono al secondo blocco i soggetti, di seguito elencati, che possono ritenersi assimilati ai soggetti individuati dall’art. 8-bis comma 3, ovvero le Amministrazioni statali e pubbliche che, in possesso di requisiti e competenze idonee per le attività di formazione, di valutazione e certificazione possono erogarla al proprio personale, anche tramite le proprie strutture periferiche:
• Ministero del lavoro e delle politiche sociali
• Ministero della salute
• Ministero delle attività produttive
• Ministero dell’interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza
• Formez.
Possono, altresì, formare il proprio personale e quello delle Istituzioni scolastiche, riconducibili alle seguenti tipologie:
• Istituti tecnici industriali
• Istituti tecnici aeronautici
• Istituti professionali per l’industria e l’artigianato
• Istituti tecnici agrari
• Istituti professionali per l’agricoltura
• Istituti tecnici nautici
• Istituti professionali per le attività marinare.
Infine, sono assimilati, limitatamente ai propri iscritti:
• Ordini e collegi professionali, così come individuati dal punto 4 dell’Accordo Stato Regioni in oggetto.
Qualora i soggetti appartenenti a questo blocco intendano avvalersi di soggetti formatori esterni, non attingendo alle proprie competenze, si applicherà la struttura dell’accreditamento e quant’altro previsto per i soggetti appartenenti al terzo blocco.
Appartengono al terzo blocco i soggetti pubblici e privati che operano in ambito regionale e che:
a) sono accreditati dalla Regione Lombardia in conformità ai criteri per l’accreditamento disposti con deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2004, n. 7/19867 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 53 del 27 dicembre 2004);
b) dimostrano il possesso di esperienza biennale in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
c) dimostrano la disponibilità o l’impegno ad utilizzare solamente docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Responsabile del possesso del requisito di cui alla lettera a) è la Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro che, in conformità alla deliberazione già citata, realizza l’istruttoria, le verifiche in loco e i relativi controlli, di quei soggetti che abbiano fatto richiesta di accreditamento per la tipologia SF2 (1).
Qualora i soggetti formatori intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere a loro volta accreditati ed in possesso degli ulteriori requisiti propri dei soggetti appartenenti al terzo blocco.
Per quanto concerne i requisiti b) e c) la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro si avvale della collaborazione della Direzione Generale Sanità , e segnatamente delle sue articolazioni periferiche. Nel corso dell’istruttoria finalizzata all’accreditamento, la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro non verificherà il possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento dei corsi in materia di sicurezza: in occasione dell’avvio di ogni singolo (2) corso, le comunicazioni di inizio, corredate delle informazioni previste al punto 2 dell’accordo Stato Regioni in oggetto, devono essere inviate alle ASL a cui compete la verifica del possesso degli specifici requisiti, da dimostrare con autodichiarazione da parte dell’ente formatore. Le ASL, altresì, sorvegliano sul corretto svolgimento dei corsi.

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(1) Per un approfondimento sulla tematica dell’accreditamento per le attività formative si veda la delibera di Giunta n. 19867 del 16 dicembre 2004 con la quale la Regione Lombardia ne ha definito le regole fondamentali. Per maggiori informazioni si rimanda al sito dedicato: http://formalavoro.regione.lombardia.it/rl/accreditamento.nsf/.
(2) I docenti possono variare per ogni singolo corso e/o edizione del corso.
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3. Certificazione
L’accertamento dell’apprendimento viene effettuato da una Commissione di docenti interni al soggetto formatore che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle ASL competenti per territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati dall’art. 8-bis del d.lgs. 626 del 1994, come integrato dal d.lgs. n. 195 del 2003, vengono rilasciati dalle ASL sulla base di tali verbali.
Ai fini dell’applicazione di quanto sopra, il Coordinamento interregionale Sanità - Istruzione, Formazione e Lavoro definirà procedure e modulistica minimale ed omogenea che saranno oggetto di prossima comunicazione.
Con periodicità annuale, e comunque entro il 31 gennaio, le ASL trasmettono alla Direzione Generale Sanità e, in estratto, alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro una relazione consuntiva dell’attività svolta: a tale scopo, la Direzione Generale Sanità comunicherà i contenuti minimi del relativo report, ciò potrà permettere anche la disponibilità a livello regionale di un elenco dei RSPP formati sul territorio regionale.
I dati acquisiti saranno a cura dell’U.O. Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria della Direzione Generale Sanità ritrasmessi elaborati alle ASL e alle associazioni datoriali lombarde, per le parti di interesse.

4. Ruolo della Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro e Direzione Generale Sanità, e dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL attraverso i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
La Regione Lombardia ed i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) delle ASL assumono un ruolo di governo delle iniziative che saranno realizzate sul territorio di loro competenza. I Servizi PSAL sono invitati a svolgere azioni di controllo dell’offerta formativa, una efficace razionalizzazione e ad assurgere al ruolo di facilitatori nella creazione di poli formativi regionali e/o territoriali, ovvero possono favorire e stimolare la creazione di reti di soggetti formatori, garantendo l’appropriatezza della formazione a favore della domanda espressa.
Segnalando la disponibilità per fornire i chiarimenti che si renderanno necessari, è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.